Responsabilità sanitaria: cambiare i fatti fondativi della domanda nel corso del giudizio (frustrando il diritto di difesa della controparte) costituisce un’inammissibile mutatio libelli

Responsabilità sanitaria: cambiare i fatti fondativi della domanda nel corso del giudizio (frustrando il diritto di difesa della controparte) costituisce un’inammissibile mutatio libelli
26 Agosto 2020: Responsabilità sanitaria: cambiare i fatti fondativi della domanda nel corso del giudizio (frustrando il diritto di difesa della controparte) costituisce un’inammissibile mutatio libelli 26 Agosto 2020

Le cause del nostro studio

Con la sentenza n. 850/2020, la Corte d’appello di Bologna ha riformato una decisione del Tribunale di Reggio Emilia che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da un paziente nei confronti della struttura sanitaria privata presso la quale era stato sottoposto ad un intervento cardiochirurgico, rigettando le analoghe domande che il medesimo aveva formulato contro i chirurghi e l’anestesista che avevano partecipato a detto intervento.

Nel suo atto di citazione, l’attore aveva prospettato “una condotta negligente ed imperita dell’equipe medica” durante la fase operatoria (consistita in una lesione della valvola mitralica), che tuttavia era stata esclusa dalla CTU medico-legale esperita, la quale aveva, invece, ravvisato varie omissioni verificatesi nella fase post-operatoria, durante la degenza del paziente nel reparto di Terapia intensiva.

Il Tribunale, che aveva ritenuto queste ultime imputabili unicamente alla struttura sanitaria, e non invece ai medici che avevano eseguito l’intervento in questione, aveva condannato la sola clinica al risarcimento richiesto dall’attore.

La sentenza della Corte felsinea ha, tuttavia, osservato che, mentre in citazione aveva fondato “la propria pretesa risarcitoria unicamente sulla base di un’asserita lesione provocatagli dai medici convenuti durante l’intervento”, l’attore “solo all’esito della CTU… con il proprio atto conclusivo” aveva mutato “la propria prospettazione, tentando di estendere l’oggetto della propria pretesa come inizialmente delineata, focalizzando una pretesa omissione dei sanitari del reparto di Terapia Intensiva per non aver tempestivamente eseguito una coronarografia”.

Ciò posto, i Giudici di secondo grado hanno rammentato la giurisprudenza di legittimità in tema di mutatio libelli, secondo la quale questa si verifica anche in caso di “immutazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere”, e, in particolare, il principio di diritto ribadito da SS.UU. n. 12310/2015, che “nel porre rimedio all’annoso problema dell’individuazione del limite tra mutatio libelli ed emendatio libelli, ha posto come discrimen fondamentale l’eventuale compromissione delle potenzialità difensive della controparte”.

Tale compromissione si era indubbiamente verificata nel caso specifico, “stante la tardività con cui veniva individuata posta l’attenzione sulla pretesa omissione dei sanitari”, perché “in questo modo, alla controparte era preclusa la possibilità di difendersi in modo adeguato”, tenuto conto che la pretesa “avanzata in un secondo momento” dall’attore era “obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente”.

Con la conseguenza che “il tentativo di parte attrice di ampliare l’originario oggetto della domanda” così realizzato doveva ritenersi inammissibile, e quindi evidente risultava “il vizio di ultrapetizione nel quale è incorso il Tribunale” per aver fondato la propria decisione sulla “condotta omissiva imputabile ai sanitari della Terapia Intensiva nella fase post-operatoria (e non [su quella] dei medici dell’equipe cardiochirurgica durante l’operazione)”, condotta quest’ultima che, sulla base della CTU esperita, era risultata irreprensibile.

Con la conseguenza che le domande dell’attore avrebbero dovuto essere rigettate, perché infondate, e non accolte, com’era avvenuto.

Di qui l’accoglimento dell’appello proposto dalla struttura sanitaria e dai suoi assicuratori e la riforma della sentenza di primo grado.

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